Questo sito utilizza solo cookie tecnici, propri e di terze parti, per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi. Se vuoi saperne di più, consulta l'informativa

Immagine Home Page

Immagine Home Page

Immagine Home Page

Immagine Home Page

Trasferimenti

Trasferimenti da un altro ateneo ("in entrata")

L'ammissione di iscritti a corsi di dottorato ad altra Università italiana o straniera che intendano trasferirsi presso l'Università di Pisa non dà diritto a borsa di studio finanziata sul bilancio dell'Ateneo.
Chi intenda trasferirsi da un’altra Università presso un corso di dottorato di ricerca dell'Università di Pisa deve presentare o spedire richiesta di "nulla osta" all’Unità “Dottorati di ricerca". La richiesta di "nulla osta" al trasferimento deve essere accompagnata da una dettagliata autocertificazione delle attività formative svolte nel corso di studio di provenienza.
L'Università di Pisa può rilasciare il "nulla osta" alle seguenti condizioni:

  • il rispetto del limite massimo dei posti disponibili;
  • il riconoscimento delle attività formative svolte e verifica della possibilità di completare proficuamente le attività previste dalla programmazione didattica dell'anno a cui si chiede l'iscrizione, deliberati dal Collegio dei docenti del corso.

Una volta ottenuta l'eventuale concessione del "nulla osta", l'interessato deve ottenere il "foglio di congedo" dall'università di provenienza al fine di procedere all'iscrizione presso l'Università di Pisa secondo modalità e il termine che gli saranno comunicati.
All'atto dell'iscrizione l'interessato dovrà versare la tassa regionale di euro 140,00.

 

Trasferimenti a un altro ateneo ("in uscita")

Chi intenda trasferirsi dall'Università di Pisa a un'altra università deve:

  • presentare o spedire la richiesta all’Unità “Dottorati di ricerca";
  • dichiarare di avere ottenuto il "nulla osta" al trasferimento presso l'ateneo prescelto;
  • consegnare l'eventuale tessera magnetica.

La procedura di trasferimento in uscita per i dottorandi borsisti è consentita nel rispetto delle procedure previste dall'ateneo di destinazione e non dà diritto al mantenimento della borsa di studio conferita.