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Valutazione per il passaggio di anno

Il collegio dei docenti, a conclusione di ogni anno accademico*, verifica il completamento delle attività formative e di ricerca previste per ciascun dottorando (articolo 15 del regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca).

* [di norma 31 ottobre, salvo differimento nel caso di recupero di periodi di sospensione o avvio di corso differito].


La delibera del Collegio dei docenti avente a oggetto la predetta valutazione annuale dei dottorandi deve essere trasmessa all'Unità "Concorsi e carriere dottorandi" della Direzione "Ricerca e Valorizzazione delle Conoscenze" (dottorato.ricerca@adm.unipi.it), completa della:

1. La valutazione di ogni singolo dottorando/a e in particolare:

    - nel caso di valutazione positiva un giudizio sintetico per ciascun allievo/a;
    - nel caso di valutazione negativa un giudizio analitico per ciascun allievo/a, con adeguata e dettagliata motivazione così da adottare il provvedimento dirigenziale di esclusione. L’esclusione dal corso, con conseguente interruzione dell’erogazione dell’eventuale borsa, cessa dall’inizio dell’anno di corso successivo a quello oggetto di valutazione negativa. In questo caso, il/la dottorando/a non potrà ripetere l'anno, ma sarà escluso con provvedimento del dirigente competente.

2. Tipologia dei periodi di studio / ricerca:

- periodi di studio all’estero di almeno 3 (tre) mesi continuativi con l'indicazione della durata temporale, della nazione estera e della struttura ospitante;
- periodi di specifica attività di ricerca relativi alla partecipazione a progetti/gruppi di ricerca delle università (erogati anche presso enti) per periodi superiore a 1 (un) mese lavorativo. I dati necessari sono: durata temporale, nazione (Italia compresa), struttura ospitante, indicazione se la ricerca è avvenuta o meno all’interno di un periodo di mobilità;
- nel caso di dottorandi in cotutela, indicare il periodo svolto presso l'ateneo partner.

Per gli/le iscritti/e al 3° terzo anno, la valutazione per il superamento dell'anno è preliminare rispetto alla delibera di ammissibilità all'esame finale.

Nel caso di una sospensione di carriera nell'anno di riferimento, per un periodo superiore a 2 (due) mesi, per uno dei motivi previsti dall’articolo 16 del regolamento di Ateneo i/le dottorandi/e hanno l'obbligo di recuperare l'intero periodo con conseguente slittamento dell’esame finale. In sede di verifica di passaggio d’anno, il Collegio, nella valutazione dell’attività dottorale svolta, dovrà tener conto del periodo di sospensione che sarà recuperato con il prolungamento dell’ultimo anno.

Il collegio non dovrà quindi valutare l’attività svolta da questi dottorandi al 31 ottobre ma la verifica sarà differita per un periodo pari alla durata dell’interruzione.