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Maggiorazione della borsa di studio per soggiorno all'estero

In caso di soggiorno all'estero, l'importo della borsa di studio è aumentato del 50% in proporzione ai giorni effettivamente trascorsi presso la sede estera ospitante.
È da considerarsi permanenza all’estero un periodo anche non continuativo, purché i periodi che lo compongono non siano inferiori a quindici giorni; il periodo massimo di maggiorazione ottenibile è pari a 12 mesi (18 mesi per i dottorati in convenzione in forma associata con i soggetti di cui all’art. 3, comma 2 del regolamento di ateneo sul dottorato di ricerca e nel caso di percorsi in cotutela).

Cosa fare prima della partenza all’estero

I dottorandi* che intendano trascorrere un periodo all'estero devono chiedere l'autorizzazione formale al Collegio dei docenti, indipendentemente dalla durata del soggiorno. L'autorizzazione consente l'applicazione della copertura assicurativa anche all'estero. La delibera del Collegio dei docenti di autorizzazione al soggiorno dovrà indicare:

  • ente ospitante;
  • data di inizio e di fine del soggiorno;
  • attività previste.

* Possono presentare domanda tutti i dottorandi con borsa e i dottorandi senza borsa solo se immatricolati a decorrere dall’anno accademico 2022/2023 (38° ciclo).

Dopo aver ottenuto l'autorizzazione, il dottorando dovrà aprire un ticket tramite lo Sportello virtuale al fine di inviare il provvedimento di urgenza del Coordinatore ovvero il modulo redatto dal Coordinatore (Modulo di autorizzazione in formato PDF) nel caso di Delibera collegiale, relativo alla suddetta autorizzazione.

Cosa fare una volta tornati in Italia

Dopo il rientro in Italia, il dottorando dovrà aprire un ticket tramite lo Sportello virtuale al fine di inviare la seguente documentazione (in unico file in formato PDF):

  1. modulo MAG per la richiesta della maggiorazione della borsa di studio;
  2. attestazione, rilasciata su carta intestata, debitamente compilata e firmata dal responsabile della sede presso la quale è stata svolta l’attività di ricerca completa della precisa indicazione del periodo di soggiorno (data di inizio e fine) e delle attività svolte. In caso di impossibilità oggettiva a produrre tale documentazione, dovrà essere presentata una dichiarazione del supervisore del dottorando, nella quale sia indicato il periodo di permanenza presso l’istituzione stessa.

Pagamento della maggiorazione

La maggiorazione della borsa è corrisposta il 30 del mese (contestualmente al pagamento della rata mensile della borsa di studio) purché la relativa documentazione pervenga entro il 15 dello stesso mese; nel caso la richiesta pervenga successivamente al giorno 15, il pagamento sarà corrisposto al 30 del mese successivo. Nei mesi di agosto e dicembre il termine ultimo entro cui la documentazione deve pervenire è di norma anticipato al 1° del mese.
In caso di lunghi soggiorni sono possibili pagamenti intermedi relativi comunque a periodi già trascorsi (di norma non inferiori a 30 giorni) utilizzando, per ciascun periodo, uno specifico modulo “MAG” con la relativa attestazione di cui al sopra menzionato punto 2) riferita al periodo per il quale viene richiesta la maggiorazione “intermedia”.
Nel caso in cui la borsa di dottorato sia finanziata da un ente esterno, per il pagamento della maggiorazione è necessario che il finanziatore abbia provveduto anticipatamente a corrispondere all’Ateneo le somme dovute per il soggiorno all’estero.

Importante: Per il rimborso delle spese di missione far riferimento al Regolamento di Ateneo per le missioni fuori sede (disponibile all’indirizzo web https://www.unipi.it/index.php/regolamenti-di-ateneo/item/1604-area-amministrativo-contabile ) e rivolgersi, per l’autorizzazione e la richiesta, al dipartimento sede amministrativa del corso di dottorato.