Sospensione del corso
L'iscritto al corso di dottorato può ottenere d’ufficio l'interruzione del corso per:
- congedo di maternità, paternità e congedi parentali
- malattia
- servizio civile
- frequenza di corsi di formazione universitaria degli insegnanti
- gravi motivi personali e familiari, documentati
- in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.
La richiesta deve essere inoltrata all’Unità “Concorsi e carriere dottorandi”, completa di idonea documentazione giustificativa. Sulla richiesta deve essere applicata una marca da bollo da euro 16,00.
In presenza di gravi motivi personali e familiari, la sospensione non è concessa d'ufficio, ma è soggetta a valutazione del Collegio dei docenti del corso previa presentazione di idonea documentazione.
La sospensione del corso non può essere inferiore a due mesi né complessivamente superiore al termine massimo di sei mesi (art. 8, c. 8, DM).
Per la durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente; Al termine del periodo di sospensione, la borsa di studio è erogata alla ripresa della frequenza del corso sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima.
La durata della formazione non può essere ridotta per cui il periodo di interruzione deve essere recuperato per intero con un periodo formativo di uguale durata con conseguente slittamento dell’ammissione all’esame finale; infatti, in sede di verifica di passaggio d’anno, il Collegio, nella valutazione dell’attività dottorale svolta, dovrà tener conto del periodo di sospensione che sarà recuperato con il prolungamento dell’ultimo anno.
Nel periodo di sospensione non possono compiersi atti di carriera né può svolgersi alcuna attività formativa pena la nullità. La richiesta di sospensione non può essere retroattiva. Al termine del periodo di sospensione la carriera è automaticamente riattivata ed è onere del dottorando riprendere contatti con il proprio supervisore o con il Coordinatore.
N.B. I periodi di proroga (ex art. 8, cc. 6 e 7, d.m. n. 226/2021) e di sospensione possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatto salvo il congedo di maternità/paternità e gli altri casi specifici previsti dalla legge (art. 8, c. 9, d.m. n. 226/2021).
Le norme in materia di sospensionesono disciplinate dal documento “Procedure e termini relativi alle carriere degli iscritti ai corsi di dottorato, specializzazione, master e formazione insegnanti” e dall'articolo 16 del “Regolamento di ateneo sul dottorato di ricerca”.
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