Sospensione
- Sospensione d’ufficio:
Il dottorando che è iscritto al corso di dottorato può ottenere d’ufficio la sospensione del corso per:
- malattia;
- servizio civile;
- congedo di maternità di cui agli artt. 16 - 20 del D. Lgs. 151/2001, congedo di paternità ai sensi degli artt. 27-bis – 30 del D. Lgs. 151/2001 e i congedi parentali ex art. 8 della legge 81/2017;
- in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.
- Sospensione soggetta alla valutazione del Collegio:
In presenza di gravi motivi personali e familiari, la sospensione non è concessa d'ufficio, ma è soggetta alla valutazione del Collegio dei docenti del corso previa presentazione di idonea documentazione.
Durata della sospensione
La sospensione del corso non può essere inferiore a due mesi né complessivamente superiore al termine massimo di sei mesi (art. 8, c. 8, DM).
La durata del corso di dottorato non può essere ridotta. Pertanto, eventuali periodi di sospensione superiori a due mesi devono essere interamente recuperati con un corrispondente periodo formativo aggiuntivo, comportando lo slittamento dell’ammissione all’esame finale.
Come posso richiedere la sospensione dal corso di dottorato?
La richiesta deve essere inoltrata all’Unità “Concorsi e carriere dottorandi” accedendo al portale Alice (www.studenti.unipi.it), seguendo questi passaggi:
- Accedi al portale con le tue credenziali.
- Dal menu laterale, seleziona “Carriera” > “Domanda sospensione carriera”.
- Carica il modulo di richiesta di sospensione (modulo SOSP) compilato e firmato in formato PDF.
Al termine della procedura verrà generato un avviso di pagamento PAGOPA relativo alla marca da bollo di 16,00 €, obbligatoria per la validità della domanda.
Cosa accade durante la sospensione del corso di dottorato
Durante il periodo di sospensione:
- Non è prevista l’erogazione della borsa di studio né di eventuali altri finanziamenti equivalenti.
- La borsa di studio viene nuovamente erogata al termine della sospensione, con la ripresa della frequenza del corso, fino al completamento della durata complessiva prevista.
- Non possono essere svolte attività formative diverse né compiuti atti di carriera accademica.
- La richiesta di sospensione non può avere effetto retroattivo.
Al termine del periodo di sospensione la carriera è automaticamente riattivata ed è onere del dottorando riprendere contatti con il proprio supervisore o Coordinatore entro trenta giorni dalla riattivazione della carriera. In caso d’inerzia del dottorando, sentito il supervisore, il Collegio ne delibera l’esclusione dal corso.
N.B. I dottorandi che hanno richiesto una sospensione del corso devono comunque versare la tassa di iscrizione, rispettando le stesse scadenze previste per gli iscritti al medesimo ciclo. Allo stesso modo, la loro ammissione all’anno accademico successivo sarà valutata dal Collegio docenti nella stessa seduta in cui si delibererà per gli altri dottorandi dello stesso ciclo.
Al termine della durata del corso, i termini per gli adempimenti legati alla domanda di conseguimento del titolo sono, invece, differiti in funzione del periodo di sospensione.
IMPORTANTE I periodi di proroga (ex art. 8, cc. 6 e 7, d.m. n. 226/2021) e di sospensione possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatto salvo il congedo di maternità/paternità e gli altri casi specifici previsti dalla legge (art. 8, c. 9, d.m. n. 226/2021).
Le norme in materia di sospensione sono disciplinate dal documento “Procedure e termini relativi alle carriere degli iscritti ai corsi di dottorato” e dall'articolo 16 del “Regolamento di ateneo sul dottorato di ricerca”.
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